SICUREZZA CIVILE COMO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI FIDUCIARI

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI FIDUCIARI
SEGRETERIA NAZIONALE

mercoledì 15 dicembre 2010

Che cosa è la RSU

RSU vuol dire Rappresentanza Sindacale Unitaria. E’ un organismo sindacale che esiste in ogni luogo di lavoro pubblico e privato ed è costituito da non meno di tre persone elette da tutti i lavoratori iscritti e non iscritti al sindacato.
In tema di Rappresentanze Sindacali Unitarie convivono oggi, in attesa della approvazione dell'approvazione di una legge generale sulla rappresentanza sindacale, due modelli di r.s.u.: uno di origine pattizia in vigore nel settore privato ed uno di fonte legislativa operante nell’area del pubblico impiego.
I due modelli, pur ispirati da una comune filosofia, si differenziano in alcuni aspetti, segnatamente nella composizione: mista (due terzi dei componenti eletti ed un terzo designato) in quelle pattizie del settore privato; tutte elettive quelle della pubblica amministrazione.
Da rilevare che in quest’ultima area, le elezioni per la costituzione delle r.s.u. assumono un particolare rilievo in quanto i risultati elettorali concorrono a determinare la rappresentatività delle associazioni sindacali.
Infatti, vengono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le sole organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell’area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo ed il dato elettorale.
Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato.
Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle r.s.u. rispetto al totale dei voti espressi nell’ambito considerato.
Quale ruolo svolge
I poteri e le competenze contrattuali nei luoghi di lavoro vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro) di comparto.
Chi è eletto nella RSU, tuttavia, non è un funzionario del sindacato, ma una lavoratrice o un lavoratore che svolge un preciso ruolo: rappresenta le esigenze dei lavoratori senza con ciò diventare un sindacalista di professione. La RSU, dunque, tutela i lavoratori collettivamente, controllando l’applicazione del contratto o trasformando in una vertenza un particolare problema. Se è in grado, la RSU può anche farsi carico di una prima tutela, cercando di risolvere il contrasto del lavoratore con il datore di lavoro, per poi passare, eventualmente, la tutela al sindacato e ai legali.
Tra le competenze necessarie per svolgere il ruolo di RSU vi sono, poi, quelle relazionali. La forza della RSU, infatti, non deriva solamente dal potere assegnato dal contratto e dalle leggi ma anche dalla capacità di creare consenso intorno alle sue proposte e azioni e una ampia condivisione degli obiettivi.
La RSU funziona come unico organismo che decide a maggioranza la linea di condotta e se firmare un accordo.
 "Il Giudice dà ragione alle RSU escluse dalla contrattazione decentrata"
Il Tribunale di Napoli con propria ordinanza del 16.07.2002 dà ragione alle RSU che si vedevano escluse nelle contrattazioni integrative a causa di un regolamento interno iniquo.
Tribunale di Napoli 1ª Sezione Lavoro - Ordinanza emessa nel procedimento ex art. 700 c.p.c. n. 4719/2002 r.g.
Il Giudice, con Ordinanza del 16 luglio 2002, ha dato ragione ai componenti la RSU della Seconda Università degli Studi di Napoli che avevano agito in giudizio per ottenere in via cautelare la tutela dei diritti di informazione, convocazione e partecipazione alle riunioni della concertazione integrativa e decentrata che erano stati loro negati per effetto del Regolamento della RSU approvato in data 16.1.2002, con il quale era stato costituito un coordinamento interno dove, erano stati devoluti i diritti relativi alle attività di concertazione, lasciando ai rimanenti componenti la RSU solo la facoltà di partecipazione senza diritto di parola.
Pertanto, a pag. 6 dell’Ordinanza emessa, si legge quanto segue:
Omissis…..
Conseguentemente, deve, allo stato, ritenersi l‘illegittimità del Regolamento della RSU nella parte in cui limita il diritto dei propri componenti a ricevere le convocazioni ed a partecipare alla negoziazione per la contrattazione collettiva; deve, altresì, ritenersi illegittimo il comportamento dell’Amministrazione convenuta che, attenendosi alle previsioni del Regolamento ha escluso i ricorrenti dalle trattative.
Omissis….
Il Giudice ordina alla Seconda Università di provvedere in favore dei ricorrenti alle convocazioni relative alle fasi della contrattazione integrativa in corso ed a consentire alla loro partecipazione.
In sostanza, questa Ordinanza, ha acclarato in maniera inequivocabile che tutti i componenti la RSU hanno pieno titolo, in quanto organismo plurisoggettivo che comprende al suo interno più rappresentanze di lavoratori a cui è, e deve essere quindi garantita una posizione di parità, con facoltà di interloquire nella fase di ricerca dell’accordo e manifestare efficacemente la propria posizione al riguardo.

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