SICUREZZA CIVILE COMO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI FIDUCIARI

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI FIDUCIARI
SEGRETERIA NAZIONALE

domenica 17 luglio 2011

I POTERI DI CONTROLLO E VIGILANZA DEI DATORI DI LAVORO

Roberto Grementieri
Lo Statuto dei lavoratori prevede che i datori di lavoro possano esercitare attività di controllo sui propri dipendenti.
In particolare l’assoluto divieto di servirsi, per il controllo dell’attività lavorativa, di guardie giurate riguarda l’esclusiva utilizzabilità per tutela del patrimonio aziendale.
Risulta conseguentemente esclusa alle guardie giurate la possibilità di avere accesso nei locali di lavorazione, se non per motivi ed esigenze attinenti la salvaguardia dei beni aziendali e con previa comunicazione preventiva ai lavoratori dei nominativi e delle specifiche mansioni del personale di vigilanza sul luogo di lavoro.
Per quanto riguarda il divieto di effettuare controlli mediante impianti audiovisivi o altre apparecchiature atte à sorvegliare a distanza l’attività dei lavoratori, la normativa prevede a riguardo che l’impiego di strumenti sia consentito solo per comprovate esigenze organizzative e produttive o per motivi di sicurezza, e previo accordo con le rappresentanze sindacali e aziendali.
L’orientamento giurisprudenziale ha previsto in alcuni casi che questi possano comunque risultare legittimi; è il caso dei controlli posti in essere, da dipendenti di un’agenzia investigativa, su incarico del datore di lavoro.
Il personale investigativo risultano utili per constatare l’eventuale appropriazione di denaro o di altre gravi inadempienze messe in atto dal dipendente.

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